La marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è una procedura obbligatoria che deve essere eseguita sempre e solo dal soggetto europeo responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato. Al termine dell’iter di marcatura CE si potrà rilasciare come documento dimostrativo la dichiarazione di conformità.

Come sono disciplinati i DPI?

I DPI sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425 che ha lo scopo di stabilire i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea.

Il suddetto regolamento, impone la marcatura CE su:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.

Ci sono varie tipologie di pericolo ed ad ogni pericolo è connesso un rischio che è inevitabilmente variabile. Per tali ragioni i DPI sono divisi in categorie a seconda della protezione che forniscono.

Come effettuare la marcatura CE dei dispositivi di protezione individuale (DPI)?

Il Regolamento descrive 3 categorie diverse di DPI.

CATEGORIA I: 

possono essere marcati CE direttamente dal fabbricante e non necessitano mai dell’intervento di un Organismo Notificato per completare la procedura. Sono destinati a proteggere da rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Esempi di prodotto: occhiali da sole, camici impiegati per lavori di pulizia, giubbotti antipioggia.

CATEGORIA III:

in questo caso è sempre necessario l’intervento di un Organismo Notificato per poter completare la procedura di marcatura CE. Questi DPI proteggono la vita di chi li indossa ossia proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;

b) atmosfere con carenza di ossigeno;

c) agenti biologici nocivi;

d) radiazioni ionizzanti;

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;

g) cadute dall’alto;

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

i) annegamento;

j) tagli da seghe a catena portatili;

k) getti ad alta pressione;

l) ferite da proiettile o da coltello;

m) rumore nocivo.

Esempi di prodotto: semimaschere filtranti, imbracature anticaduta.

CATEGORIA II:

sono tutti quei dispositivi che non sono né di categoria I né di categoria III ed anche in questo caso in questo caso è sempre necessario l’intervento di un Organismo Notificato per poter completare la procedura di marcatura CE.

NOTA BENE: i certificati sono sempre un’integrazione e non rappresentano MAI la marcatura CE. Il certificato infatti riguarda il campione testato mentre la marcatura CE riguarda ogni singolo prodotto immesso sul mercato.

Tuttavia, la mancanza di certificati non significa che il prodotto non è sicuro bensì che la sicurezza è verificata con metodi empirici o con prove condotte autonomamente dal fabbricante.

Puoi consultare il Regolamento sui DPI cliccando sul seguente link: Regolamento (UE) 2016/425

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