conformità dei servizi

Conformità dei servizi

La conformità dei servizi è un argomento che presenta degli aspetti antitetici ed apparentemente non conciliabili tra loro. Da un lato sembra che i servizi, essendo immateriali, siano al di fuori dei criteri di valutazione che riguardano tutti i prodotti materiali che sono immessi in commercio. Dall’altro, se pensiamo banalmente ai servizi sanitari che ci vengono erogati, riteniamo impensabile che essi non siano conformi alle esigenze minime prestabilite, a rigidi disciplinari e che in sintesi non siano garantiti come sicuri.

Se vogliamo fare un paragone è la stessa dicotomia senza alcun fondamento tra mente e corpo, ricordate “mens sana in corpore sano”? Al di là del fatto che è vero anche il contrario, dove finisce il corpo e dove inizia la mente? A ben vedere corpo e mente sono un tutt’uno inseparabile, così come ad ogni bene materiale è collegato un minimo di servizio ed ogni servizio esiste grazie ad un bene materiale.

Per tornare all’argomento principale definiamo come servizio un bene immateriale che per essere erogato necessita certamente di strumenti, ma che questi non entrano a far parte della fornitura. Una consulenza, una visita medica, la telemedicina, ecc. Con l’avvento dell’informatica i servizi si sono moltiplicati e hanno assunto forme un tempo impensabili.

I servizi hanno obbligo di dichiarazione di conformità?

Molti servizi rientrano in direttive specifiche che ne richiedono la marcatura CE, pensiamo ai software che sono dispositivi medici, essi devo essere considerati esattamente come tutti gli altri appartenenti alla stessa categoria. Anche i software che possono gestire delle macchine da remoto rappresentano un servizio che deve rispettare gli stessi requisiti delle macchine su cui intervengono.

Anche per i servizi è necessario il fascicolo tecnico?

I latini dicevano “erga omnes” ovvero su tutti. SEMPRE. Non esistono prodotti materiali o immateriali per i quali non ci sia l’obbligo della costituzione del fascicolo tecnico.

Se questa cosa fosse nota ai fabbricanti, essi provvederebbero per tempo a realizzare una documentazione indispensabile e se fosse nota alle autorità di controllo renderebbe il loro lavoro molto più semplice e lineare, perché basterebbe una sola domanda per verificare il rispetto della legge: metta a disposizione il fascicolo tecnico.

ATTENZIONE:

al momento dell’erogazione del servizio possiamo iniziare a chiedere il rilascio della dichiarazione di conformità. Magari potremo creare qualche perplessità nei nostri fornitori, ma ricordate che essa è un obbligo SEMPRE!

Distinguere tra prodotti materiali ed immateriale tra beni e servizi, comporta il rischio di dividere i fornitori i due categorie, quelli con degli obblighi specifici e gli altri che non hanno questi obblighi.

Non è così, perché l’obbligo di garantire la sicurezza esiste sempre senza se e senza ma.

Chi deve garantire la conformità del servizio erogato?

In generale chi lo eroga, a meno che non sia un semplice distributore di un servizio generato da altri. Ad esempio un distributore di energia elettrica è solo un tramite tra l’utilizzatore ed il produttore; quindi, in questo caso deve rispondere il produttore.

LO SAPEVI CHE…

non esiste sostanziale differenza tra beni materiali ed immateriali, tra prodotti e servizi, perché l’utilizzatore deve ricevere innanzitutto “sicurezza”.

Conformità dei servizi, significa non solo prestazioni, ma requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge. Pertanto, non c’è nulla da improvvisare o inventare, perché è già tutto chiaramente disciplinato da direttive, regolamenti e norme.

Hai bisogno di maggiori informazioni sulla conformità dei servizi?

Per essere in regola con le leggi in vigore, ricorda che devi predisporre il fascicolo tecnico per ciascuno dei servizi che eroghi all’interno del mercato comunitario.

Tale documentazione deve essere completa in tutte le sue parti e redatta in maniera corretta.

I nostri tecnici sono a Tua disposizione per fornirti le informazioni necessarie per procedere con il tuo lavoro

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