DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE

Direttiva bassa tensione LVD o più precisamente Direttiva 2014/35/UE riguardante i prodotti elettrici destinati a funzionare in determinati intervalli di tensione.

QUAL è L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE?

La direttiva in oggetto si applica a tutti i prodotti elettrici che funzionano con tensione da 50 a 1.000 Volt in corrente alternata e da 75 a 1.500 Volt in corrente continua. Riguarda sia i prodotti finiti che i componenti, che se immessi sul mercato separatamente dal prodotto finale, devono essere marcati in modo indipendente.

CHI STABILISCE LA CONFORMITà DI UN PRODOTTO ELETTRICO?

Il fabbricante è l’unico soggetto indicato dalla legge come colui che è in grado di valutare la conformità dei propri prodotti. Sul fabbricante infatti, come per qualsiasi altro prodotto, ricade la completa responsabilità civile e penale derivante dall’immissione in commercio nel mercato comunitario dei beni che riportano il suo marchio di fabbrica.

ATTENZIONE

La direttiva di bassa tensione ha una caratteristica unica tra tutte le direttive e leggi. Infatti, le leggi contengono degli obblighi e non indicano mai qualcosa che NON si deve fare.

Questa direttiva contiene un’informazione molto importante ed unica nel suo genere, infatti al considerando n.9 si trova scritto: “La presente direttiva non prevede alcuna procedura di valutazione della conformità che richieda l’intervento di un organismo notificato.”.

COSA SIGNIFICA IN PRATICA CIò CHE STA SCRITTO AL CONSIDERANDO N.9?

Il significato nel linguaggio comune significa: non è necessario alcun certificato.

Questa informazione, scarsamente diffusa, se fosse nota ai fabbricanti comporterebbe che moltissimi di loro eviterebbero di spendere decine di migliaia di euro all’anno per richiedere dei certificati che non sono richiesti dalla legge, come invece sono indotti a credere.

LO SAPEVI CHE…

Non esiste alcun organismo notificato che possa emettere certificati legalmente validi relativi alla bassa tensione; infatti, il legislatore oltre ad aver scritto il considerando n.9, ha proseguito nella sua azione di “pulizia” togliendo dal NANDO sia la direttiva bassa tensione sia la notifica per questa direttiva a tutti gli organismi che in precedenza erano notificati.

COS’è UN ORGANISMO NOTIFICATO?

Un soggetto privato (nella maggioranza dei casi) o pubblico, autorizzato dal Governo europeo ad emettere certificati con valore legale e che attestano la conformità di un prodotto. A volte questi certificati sono obbligatori per legge, molte altre volte sono di carattere volontario.

In ogni caso su qualsiasi certificato l’ente che lo emette scrive la seguente frase: “This certificate is based on an evaluation of one sample of above mentioned. It does not imply assessment of the production of the product. The CE marking may only be used if all the relevant and effective European Directives are applicable.” (Questo documento si basa sulla valutazione di un campione precedentemente menzionato. Esso non implica la valutazione della produzione del prodotto. Il marchio CE può essere utilizzato solo se tutte le direttive pertinenti e valide sono applicabili).

Ci siamo permessi di fornire la traduzione per le due o tre persone italiane che non conoscono perfettamente l’inglese, dato che in alcun documento emesso in Italia da organismi notificati italiani per clienti italiani, compare MAI il testo in italiano e l’inglese dovrebbe in teoria essere BREXIT.

I CERTIFICATI SOSTITUISCONO LA MARCATURA CE?

Nessun certificato anche quando è richiesto dalla legge può sostituire la marcatura CE, ma ne è parte complementare.

L’obbligo dei certificati è stabilito per legge SOLO in alcuni casi. Tuttavia, viene proposto sempre, perché chi li fa ha un indiscutibile interesse a venderli.

COS’è IL NANDO?

Un acronimo che indica un’entità europea in cui sono indicate tutte le leggi cogenti relative alla sicurezza dei prodotti ed alla marcatura CE e dove sono elencati tutti gli organismi notificati (notified body) e le direttive per le quali hanno la notifica, ovvero possono emettere certificati.

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Tale documentazione deve essere completa in tutte le sue parti, inclusa l’analisi dei rischi.

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Links sull’argomento

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Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione

Leggi e scarica gratuitamente la direttiva dal sito ufficiale della Comunità Europea.

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di CEC.Group / Ing. Renato Carraro

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