cambio nome e marcatura ce

Molti programmi televisivi affrontano il tema: cambio vita, vado in campagna o cose simili, spesso coinvolgenti e fantasiose, e molti pensano che questa “facilità” possa applicarsi anche nel commercio: cambio nome e la marcatura CE rimane uguale.

Il codice civile e quello penale prevedono però un altro scenario: chi vende con il proprio nome è considerato a tutti gli effetti “fabbricante” e quindi unico responsabile civile e penale del prodotto che vende.

Cambiare nome sull’etichetta di un prodotto non è sufficiente?

Certamente è sufficiente per diventare totalmente responsabili per quel prodotto, anche se molti pensano che sia un comportamento da “furbi”, che a loro ne derivino solo i vantaggi economici, mentre i problemi rimangono al produttore originario, è esattamente il contrario.

Quali sono gli obblighi di chi fa il rebranding o, per dirla in italiano, di chi cambia il nome su un prodotto?

Cambiare il nome sui documenti che accompagnano un prodotto, per motivi chiaramente commerciali, comporta di dichiararsi esplicitamente “fabbricanti” di quel prodotto e quindi assumerne tutti gli oneri, oltre che gli onori.

ATTENZIONE

In alcuni casi il rebranding è una scelta volontaria in altri è un fatto assolutamente automatico. Per un importatore che tratti prodotti provenienti da fuori UE di produttori senza un mandatario, diventare fabbricanti non è una scelta di rebranding, bensì un obbligo.

Rebranding significa cambiare brand, quindi marchio di fabbrica, per i prodotti europei è una scelta, per i prodotti extra UE, può essere un obbligo automatico. Senza un soggetto europeo responsabile del prodotto, non esistono rivenditori e distributori, ma solo “fabbricanti” consapevoli o meno.

I distributori e i rivenditori sono un esempio di rebranding?

No, perché il loro nome appare o deve apparire sempre a fianco a quello del fabbricante, ma bisogna fare attenzione che il “fabbricante” sia realmente tale. Un produttore extra UE che non abbia un mandatario non è “fabbricante” quindi non potrà avere rivenditori o distributori.

LO SAPEVI CHE…

anche i rivenditori ed i distributori di prodotti con un brand ufficiale e che corrisponde ad un soggetto europeo, hanno delle responsabilità nel garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta marcatura CE che devono verificare prima di immettere i prodotti sul mercato UE.

è LEGALE FARE IL REBRANDING?

Sì, purché lo si faccia rispettando la legge, cioè seguendo precise regole.

Ti serve aiuto sulla marcatura CE del Tuo prodotto?

Per essere in regola con le leggi in vigore, ricorda che devi predisporre il FASCICOLO TECNICO per ciascuno dei prodotti che immetti all’interno del mercato comunitario.

Tale documentazione deve essere completa in tutte le sue parti, inclusa l’analisi dei rischi.

I nostri tecnici sono a Tua disposizione per fornirti le informazioni necessarie sulla conformità e sulla marcatura CE dei prodotti e per procedere con il tuo lavoro

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Link sull’argomento

Seguono alcune risorse esterne per approfondire il nostro articolo sulla marcatura CE

Fabbricante, produttore, mandatario, importatore

Chiarimento sui ruoli di questi soggetti in relazione alla marcatura CE e alla sicurezza dei prodotti.

Il Fascicolo Tecnico

Approfondimenti e informazioni utili sul fascicolo tecnico: come costruirlo, a cosa serve, come è normato.

la gestione del fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico deve essere puntualmente aggiornato e verificato. CEC.Group ti spiega come fare.

Marcatura CE e Camera di Commercio

Anche la Camera di Commercio è una delle autorità preposte ed incaricate dei controlli sulla marcatura CE e sulla sicurezza dei prodotti.

APPROFONDIMENTO: CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

Quali sono le caratteristiche di una documentazione corretta? La Tua documentazione è conforme agli obblighi di legge e utilizzabile?

APPROFONDIMENTO: IL MANUALE

Come si redige il manuale d’uso e di manutenzione di un prodotto? La base è sempre l’analisi dei rischi residui. 

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Conosci la durata della marcatura CE del Tuo prodotto?

Quanto dura la marcatura CE?

di CEC.Group / Ing. Renato Carraro

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Tutti i prodotti senza alcuna eccezione sono disciplinati da almeno una direttiva, quindi ad ogni prodotto deve corrispondere un fascicolo tecnico, che ne dimostra con dei documenti, la non pericolosità.

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