conformità articoli per l'infanzia

La conformità degli articoli per l’infanzia è una procedura obbligatoria nel rispetto della Direttiva Europea 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

 

Tutti gli articoli per l’infanzia, infatti, devono avere un fascicolo tecnico e devono essere accompagnati alla vendita da: dichiarazione di conformità, etichetta ed istruzioni d’uso.

Inoltre è fondamentale che siano  sempre identificabili il fabbricante ed il prodotto.

La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza necessarie per il rispetto delle leggi degli articoli per l’infanzia e di tutte le categorie di prodotti presenti sul Mercato Comunitario.

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Oltre all’articolo Ti proponiamo un podcast tutto da ascoltare per una maggiore comprensione dell’argomento.

Quali leggi disciplinano gli articoli per l’infanzia?

Probabilmente tutti o quasi danno per scontato che i prodotti per l’ infanzia siano disciplinati da leggi molto rigide e da vincoli stringenti.

Certamente questo vale per i giocattoli, destinati alle persone di età inferiore a 14 anni, che rientrano nella direttiva giocattoli e sono disciplinati dalla norma EN 71.

Ci sono però innumerevoli prodotti destinati ai piccoli che invece non hanno alcuna legge specifica che definisca le loro caratteristiche e di fatto non sono meno pericolosi di alcuni giocattoli.

Possiamo fidarci dei produttori?

    In linea generale sì, non tutti sono dei malfattori ovviamente.

    Certamente, i prodotti per l’infanzia vengono realizzati usando materiali adeguati, con forme idonee ed adoperando il buon senso, ma spesso nella totale ignoranza della direttiva e delle norme che li disciplinano.

    Ci sono norme (che però non sono leggi cogenti!) che delineano le caratteristiche di alcuni prodotti come per esempio i ciucci o le carrozzine e che i produttori dovrebbero conoscere e seguire.

    Può apparire strano o incomprensibile ma in Europa NON esiste una legge specifica sui prodotti per la puericoltura che sono considerati PRODOTTI GENERICI ed in quanto tali NON devono quindi riportare il marchio CE.

    Cosa devono fare i fabbricanti per rispettare la legge sui prodotti generici?

    L’assenza dell’obbligo del marchio CE, induce molti consumatori e fabbricanti a pensare che non ci sia nessun altro obbligo ma questo è un errore.

    I prodotti generici rientrano tutti nella Direttiva Europea 2001/95/CE che li disciplina dal punto di vista della sicurezza.

    I fabbricanti o importatori del prodotto devono redigere il fascicolo tecnico che ne dimostri in modo formale la non pericolosità e l’idoneità alla loro destinazione d’uso.

    Questa documentazione deve essere messa disposizione delle autorità di controllo in caso di ispezione.

    Cosa può fare il consumatore al momento dell’acquisto di uno di questi prodotti?

    Al momento di acquistare un prodotto destinato ad un neonato o ad un bambino, bisogna verificare che ci sia l’etichetta che deve riportare:

    • ragione sociale completa del fabbricante o importatore (soggetto europeo)
    • descrizione del prodotto e dei suoi componenti
    • destinazione d’uso

    Inoltre, bisogna pretendere sempre delle istruzioni dettagliate in lingua corrente (nel nostro caso in italiano) che indichino come si utilizza, come si conserva e come smaltisce correttamente il prodotto.
    Un prodotto privo di etichetta e di istruzioni NON è un prodotto completo e la vendita ne risulta illegale.

    NON accettate spiegazioni che vogliono farvi credere che non serve nulla. Certamente il marchio CE non serve e NON ci deve essere, se c’è è illegale.

    Sei un fabbricante o un importatore e ti servono informazioni sulla conformità degli articoli per l’infanzia?

    Devi sapere che per essere in regola con le leggi in vigore devi predisporre il fascicolo tecnico per ciascuno dei prodotti che immetti all’interno del Mercato Comunitario.

    CEC.group ti aiuta!

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