Marcatura CE dispositivi elettromedicali
La marcatura CE dei dispositivi elettromedicali è un iter procedurale obbligatorio in conformità al Regolamento (UE) 2017/745, conosciuto anche come Medical Device Regultaion (MDR).
A prescindere dalla classe di appartenenza, inoltre, è necessario procedere alla registrazione di tutti i dispositivi medici al Ministero della Salute, presso il quale si deve identificare il fabbricante ed ogni singolo dispositivo.
La registrazione NON deve essere confusa con una sorta di approvazione da parte del Ministero, che interviene solo se ci sono netti contrasti con la legge.
La registrazione rappresenta la pubblicazione da parte dei fabbricanti delle loro generalità e delle specifiche minime dei dispositivi.
La CEC.Group fornisce assistenza a tutti i fabbricanti di dispositivi medici ed indica l’esatto percorso per rispettare la legge.
Come sono identificati i dispositivi elettromedicali al fine della marcatura CE?
Con il nome di “elettromedicali” si identifica una vastissima famiglia di dispositivi medici.
Tutti i dispositivi che funzionano con energia elettrica sono definiti dal Regolamento (UE) 2017/745 “attivi”, ovvero hanno una loro attività a prescindere dal fatto che siano o meno manipolati dall’uomo.
Il termine “elettromedicale” non è però presente nella legge, così come non lo è il termine “scheda tecnica” in nessun’altra legge.
Come si spiega?
Spesso per semplicità, convenienza, sintesi, ed anche ignoranza, si creano dei termini che sintetizzano una spiegazione che a volte neppure esiste o se esiste è piuttosto elaborata.
Tutti i dispositivi attivi sono elettromedicali?
La risposta è no, NON tutti i dispositivi attivi sono considerati elettromedicali.
Ad esempio la poltrona del dentista (riunito) è certamente attiva, perché funziona con l’energia elettrica, ma non è elettromedicale.
Indagando più in profondità nel settore possiamo evidenziare un aspetto comune agli elettromedicali, ovvero l’energia elettrica non serve solo per il funzionamento, ma partecipa alla cura.
Anche un ecografo funziona con l’energia elettrica e questa è fondamentale per raggiungere lo scopo dello strumento, ma anche in questo caso l’energia non è utilizzata per curare.
Vediamo quindi che l’ambito si restringe e sono considerati elettromedicali solo quei dispositivi che sfruttano la corrente a scopo terapeutico.
Quindi ad esempio la magnetoterapia, la tecarterapia, la termoterapia, la crioterapia, sono alcuni dei trattamenti nei quali l’energia elettrica è parte attiva nel trattamento.
ATTENZIONE:
affinchè un dispositivo medico attivo sia considerato elettromedicale, è necessario che l’energia elettrica che sfrutta sia utilizzata per curare il paziente e sia parte attiva del trattamento.
In genere i dispositivi elettromedicali sono molto conosciuti perché esistono le versioni per uso domestico; infatti, moltissimi apparecchi sono in formato “non professionale”, quindi semplificato, per consentirne l’utilizzo anche a persone senza alcuna preparazione medica.
Intendiamoci, le prestazioni sono analoghe, ma è minore la versatilità che dipende da scelte che possono essere fatte da personale specializzato.
Proprio in questo momento sto scrivendo e contemporaneamente utilizzando un apparecchio per la magnetoterapia con l’obiettivo di curare una sciatalgia che mi disturba da dieci giorni.
In che classe rientrano i dispositivi elettromedicali?
Gli elettromedicali, in genere, sono dispositivi medici di classe superiore alla prima.
Ciò significa che nel processo di marcatura CE dei dispositivi elettromedicali, serve anche l’intervento di un organismo notificato che interviene nei modi stabiliti dalla legge e scelti dal fabbricante.
Per questi dispositivi è sempre e comunque necessario costituire il fascicolo tecnico ed eseguire la registrazione a Eudamed, passando per il Ministero della Salute fino a che Eudamed non entrerà a regime.
Purtroppo, come spesso accade, si prevedono degli obblighi per i cittadini e non si forniscono gli strumenti nei tempi adeguati. Dal 2017, ovvero dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745, i tempi per adeguarsi c’erano certamente.
LO SAPEVI CHE…
Il fabbricante può delegare la registrazione del dispositivo medico ad un soggetto terzo dato che la procedura di registrazione richiede esperienza per eseguire correttamente tutti i passaggi previsti dal sistema informatico del Ministero della Salute.
La registrazione è l’ultimo passaggio della marcatura CE dei dispositivi elettromedicali
La registrazione fa parte integrante ed è assolutamente obbligatoria, per tutti i dispositivi medici, tranne per quelli realizzati si misura del paziente.
Solo dopo aver eseguito questo ultimo passo, il processo di marcatura CE può dirsi compiuto.
Devi effettuare la marcatura CE del Tuo dispositivo elettromedicale? Devi redigere, aggiornare o verificare il fascicolo tecnico e non sai come fare?
Per essere in regola con le leggi in vigore, ricorda che devi predisporre il fascicolo tecnico per ciascuno dei prodotti che immetti all’interno del mercato comunitario.
Tale documentazione deve essere completa in tutte le sue parti, inclusa la registrazione presso il Ministreo della Salute.
Inoltre:
- il fascicolo tecnico deve essere periodicamente revisionato per garantire che sia sempre aggiornato;
- il fabbricante deve nominare la persona responsabile del rispetto della normativa ovvero un soggetto con un’abilitazione particolare che garantisca il rispetto del Regolamento (UE) 2017/745.
La nostra società fornisce tutti i servizi necessari per rispettare il Regolamento sui dispositivi medici in vigore.
I nostri tecnici sono a Tua disposizione per fornirti le informazioni necessarie per procedere con il tuo lavoro. Ci occupiamo noi anche della registrazione!
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Links sull’argomento
Ecco alcune risorse esterne per approfondire
Regolamento (UE) 2017/745
Informazioni di base su questa fonte normativa, conosciuta anche come “MDR” (link esterno)
Il Fascicolo Tecnico
Approfondimenti e informazioni utili sul fascicolo tecnico: come costruirlo, a cosa serve, come è normato.
Persona responsabile del rispetto della normativa
Il fabbricante deve nominare una figura che garantisca che l’azienda rispetta i criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 sulla costanza delle prestazioni dei dispositivi medici. Scopri di più.
Essere in regola
Fascicolo tecnico obbligatorio o no? Scopri l’ABC della sicurezza dei prodotti con il nostro articolo
Il registro ministeriale
Link al sito ufficiale, dove può essere consultato il registro dei dispositivi medici effettivamente registrati a livello NAZIONALE
Il registro eudamed
Approfondimento sul registro europeo EUDAMED e su UDI
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